PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
      2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificienze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale, per la consulenza storica, anche dell'Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato avente per esclusiva finalità la tutela del patrimonio storico e culturale italiano.